Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
Non possono contemporaneamente far parte del rettorato provinciale gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
