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[1]Quando il Podesta' non spedisca i mandati o non compia gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al Prefetto, provvede la Giunta provinciale amministrativa.
[2]Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
