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[1]Il Prefetto trasmette al Ministro competente copia dei regolamenti, approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, relativi ai tributi, all'igiene e sanita', all'edilita' e polizia locale.
[2]Il Ministro, udito il Consiglio di Stato e, per i regolamenti di igiene e sanita' locale, anche il Consiglio superiore di sanita', puo' annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
