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((Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

  • 1)liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 200.000, o di valore indeterminato;
  • 2)impieghi di denaro che eccedono nell'anno le L. 1.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
  • 3)alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 1.000.000, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
  • 4)locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 500.000)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1947

Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1937 al 1 luglio 1947. 40 parole tolte, 52 parole aggiunte in 5 capoversi.

Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitantitolto: , o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, aggiunto: e che non siano capoluoghi di provincia, tolto: salvo per questi quanto e' disposto nei capoversi dell'articolo precedente,, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da tolto: 8 a 14 dell'articolo precedente aggiunto: 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativatolto: , le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti: tolto: 1°

aggiunto: 1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le tolto: lire 10.000 aggiunto: L. 200.000, o di valore indeterminato;

tolto: 2°aggiunto: 2) impieghi di denarotolto: , che eccedono nell'anno le tolto: lire 50 aggiunto: L. 1.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli tolto: istituti aggiunto: Istituti di credito autorizzati dalla leggetolto: , od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

tolto: 3°aggiunto: 3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire tolto: 50 aggiunto: 1.000.000, nonche' tolto: le costituzioni di servitu' aggiunto: la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddettaaggiunto: ;

aggiunto: 4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 500.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art100 · fonte del testo

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