[1]Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione

[2](articolo 47-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare e' proposta innanzi al giudice monocratico. 3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art98 · fonte del testo

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