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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).
[1]Decorrenza
[2]1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2026.
Testo in vigore dal 28 novembre 2024 al 31 dicembre 2025
