Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).
[1]Non riproponibilita' dell'appello dichiarato inammissibile
[2](articolo 60 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. L'appello dichiarato inammissibile non puo' essere riproposto anche se non e' decorso il termine stabilito dalla legge.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
