Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Denominazione
[2](articolo 2 del decreto-legge n. 533 del 1954)
[3]1. Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo 92 sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro trenta giorni dalla loro riscossione in appositi capitoli del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
