Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Disposizioni finali
[2](articolo 1, commi 49-bis e 50, della legge n. 145 del 2018)
[3]1. Le disposizioni che disciplinano l'imposta sui servizi digitali sono abrogate dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale. 2. Restano abrogati i commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recanti la disciplina dell'imposta sulle transazioni digitali.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
