Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 novembre 2024 al 1 gennaio 2025. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Adempimenti dichiarativi e versamenti
[2](articolo 1, comma 42, della legge n. 145 del 2018)
[3]1. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui all'articolo 63. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 30 giugno dello stesso anno. Per le societa' appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali e' nominata una singola societa' del gruppo.
Testo in vigore dal 28 novembre 2024 al 1 gennaio 2025
