Art. 87
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r.30 dicembre 2003, n. 398.
Abrogato dal 1 marzo 2004
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r.30 dicembre 2003, n. 398.
Abrogato dal 1 marzo 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004. 207 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Tassa di concessione governativa (Legge 15 marzo 1950, n. 186, articoli 2 e - Testo unico 1 marzo 1961, n. 121, tabella allegato A, n. 202 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
tolto: Sono esenti dalla tassa di concessione governativa:
tolto: a) le ricevute per il deposito dei titoli, di qualsiasi importo, presentati per le operazioni di tramutamento al nome, di trasferimento, di trasporto di pagamento degli interessi da una Tesoreria ad un'altra di rinnovazione di certificati nominativi per esaurimento dei tagliandi di ricevuta o del foglio di compartimenti, e di riunione di titoli al portatore e nominativi in altri di importo superiore;
tolto: b) le ricevute rilasciate per il tramutamento dei titoli in cui sono investiti i capitali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;
tolto: c) le ricevute per il deposito dei titoli presentati per operazioni che dipendono da esigenze dell'Amministrazione;
tolto: d) le ricevute per il deposito di titoli presentati per operazioni diverse da quelle indicate alle lettere: -a), 6) e e), limitatamente ai singoli titoli d'importo non superiore alle lire cinquantamila di capitale nominale. Tale esenzione non compete per le operazioni di divisione di titoli al portatore in altri di minore importo, qualunque sia l'ammontare di essi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.30 DICEMBRE 2003, N. 398
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art87 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.