Art. 86
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[1]((Imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tabella allegato B, art. 7, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955)
[2]Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo i titoli di debito pubblico e relative quietanze, le domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e i documenti esibiti a corredo delle domande stesse)).
Testo in vigore dal 3 maggio 1984 al 1 marzo 2004
