Art. 85
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[1]Imposte dirette reali, di successione e di registro (Legge 16 agosto 1962, n. 1359)
[2]I titoli di debito pubblico, gli interessi e i premi relativi sono esenti:
- a)da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
- b)dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale dette successioni;
- c)dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare. Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denunzia, ne' possono formare oggetto di accertamento d'ufficio, e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi nonche' per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008
