Art. 83
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[1]Cassiere e vice-cassiere (Legge 16 febbraio 1962, n. 76, art. 2)
[2]I valori, non rappresentati da titoli, che pervengano alla Direzione generale del debito pubblico per operazioni, le somme per acquisti e quello derivanti da alienazioni di titoli, sono dati in consegna al cassiere del Debito pubblico, il quale, per tale gestione, rende il conto giudiziale alla Corte dei conti. Il cassiere e' coadiuvato da un vice-cassiere, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il cassiere ed il vice-cassiere sono nominati dal Ministro per il tesoro, con decreto da registrare alla Corte dei conti, fra gli impiegati della predetta Direzione generale, anche se appartenenti alla carriera esecutiva.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004
