Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli (Testo unico 17 luglio 1910, n. 636, art. 73 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

[2]E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico. Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall'art. 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione, e successive modificazioni. Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano, devono essere confiscati e distrutti.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art82 · fonte del testo

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