Art. 81
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004. Leggi il testo vigente →
[1]Consegna di titoli e valori tramite gli uffici postali (Legge 10 luglio 1952, n. 963, art. 2 Legge 16 agosto 1962, n. 1359)
[2]Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente i titoli e l'importo dei buoni, mandati o altri recapiti di pagamento consegnati dalla Lezione di Tesoreria provinciale alla Direzione provinciale delle poste, contro quietanza del cassiere, previo il visto del direttore e del controllore. La Direzione provinciale delle poste provvede, quindi, a mezzo dell'ufficio postale competente, alla consegna dei titoli e al pagamento, delle: somme all'avente diritto, previo ritiro della ricevuta di cui al precedente articolo, nonche' alla restituzione della ricevuta medesima alla sezione di Tesoreria provinciale.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004
