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[1]Iscrizioni a favore di minori o di altri amministrati (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 16 Legge 16 agosto 1962, n. 1350)
[2]Le Iscrizioni a favore di minori o di altri amministrati contengono l'indicazione dello stato e della qualita' dei titolari, nonche' le generalita' del legittimo rappresentante della persona o del patrimonio cui si riferiscono. I tutori, curatori od amministratori sono responsabili detta mancanza di tali indicazioni.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004
