Art. 79
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[1]Pagamenti o versamenti con facilitazioni (Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 5)
[2]Prima di dar corso a pagamenti o a versamenti, con le facilitazioni stabilite negli articoli 33, 66, 67 e 78, le sezioni di Tesoreria provinciale, oltre ad eseguire i normali riscontri, accertano che siano state osservate tutte le modalita' prescritte negli articoli stessi. Gli enti e uffici che si avvalgono delle facilitazioni di cui agli articoli indicati nel comma precedente rispondono direttamente verso le casse pagatrici e verso l'Amministrazione del debito pubblico delle eventuali Irregolarita'.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004
