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[1]Revoca tacita del mandato (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 48)

[2]Salva contraria dichiarazione, il mandato a compiere operazioni di debito pubblico o a ritirare titoli e valori s'intende revocato, senza necessita' di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi alla operazione o al ritiro persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi provvedere personalmente. In ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita ovvero della ricevuta di deposito di essi, rilasciata dall'Amministrazione.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art75 · fonte del testo

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