Art. 73
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[1]Prestazioni, depositi o rinvestimenti in titoli di debito pubblico (Legge 16 agosto 1962, n. 1359)
[2]I titoli di debito pubblico debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli di debito pubblico o rinvestimenti di capitali in siffatti titoli.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008
