Art. 72
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[1]Ricevute e titoli provvisori (Legge 12 agosto 1957, n. 572, art. 46)
[2]La validita' delle ricevute e dei titoli provvisori, rilasciati in occasione di emissione di prestiti o di altre operazioni finanziarie, cessa qualora non siano stati richiesti i titoli definitivi entro il termine di dieci anni dalla data fissata per la commutazione.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004
