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[1]Iscrizioni nominative (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 6)
[2]Le iscrizioni nominative possono essere a favore di una sola persona fisica o di un solo ente. Possono essere al nome di piu' minori o di altri amministrati, purche' unica ne sia la rappresentanza legale. Possono anche essere a favore di una amministrazione fallimentare o degli aventi diritto ad una determinata successione, ovvero di eredi o donatari indivisi, nonche' al nome dei coniugi, se trattasi di titoli di proprieta' di entrambi costituiti in patrimonio familiare, e, infine, a favore della prole nascitura da determinata persona, a condizione che sia indicata la provenienza dei titoli, oppure sia specificato a chi gli stessi debbano devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004
