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[1]Minimo iscrivibile (Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 2)

[2]Nel Gran Libro non sono ammesse Iscrizioni d'importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale. I titoli possono essere del capitale nominale di lire cinquemila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 23 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art6 · fonte del testo

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