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[1]Iscrizioni e titoli (Legge 12 agosto 1957, n. 752, articoli 1 e 3 Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

[2]Le iscrizioni sul Gran Libro possono essere al portatore o a favore di persona determinata e sono rappresentate, rispettivamente, da titoli al portatore e da titoli nominativi. I titoli al portatore consistono in cartelle munite di una serie di cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali. I titoli nominativi consistono in certificati delle iscrizioni esistenti nei registri integrativi del Gran Libro e sono muniti di una serie di tagliandi di ricevuta o di un foglio di compartimenti, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art5 · fonte del testo

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