Art. 49
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[1]Cancellazione di vincoli senza consenso (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 33)
[2]Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione quando:
- a)il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprieta' del titolo;
- b)sia decorso il termine o sia cessata la causa dei vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione;
- c)non sia stata domandata la rinnovazione della iscrizione di ipoteca entro il termine indicato nell'art. 46.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008
