Art. 47
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[1]Ipoteche non soggette a rinnovazione (Legge 12 agosto 1951, n. 752, art. 31)
[2]Non sono soggette a rinnovazione le iscrizioni di ipoteca per cauzioni dovute nell'interesse dello Stato o del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni. Le iscrizioni di ipoteca a favore della moglie su rendite del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali conservano il loro effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio e per l'anno successivo allo scioglimento di esso.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004
