Art. 45
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[1]Usufrutto (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 29)
[2]L'usufrutto vitalizio non e' ammesso a favore di piu' persone se non congiuntamente. Quando il vincolo di usufrutto sia a favore di una persona giuridica non puo' durare piu' di trent'anni.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004
