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[1]Modificazioni del vincolo (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 28)

[2]Sulle iscrizioni gravate di ipoteca e sui corrispondenti certificati non sono ammesse annotazioni se non per far constare la rinnovazione, la riduzione o l'estinzione dell'ipoteca. Sulle iscrizioni vincolate per cauzione di contabili dello Stato o di altri enti pubblici o per cauzione a favore del pubblico e sul corrispondenti certificati si possono pero' annotare le estensioni di ipoteca a garanzia della gestione di altro contabile in essa subentrato, ovvero a garanzia di gestioni successive, anche quando siano diversi i cauzionati o i contabili, nonche' il diritto di prelazione a favore di altri enti.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art43 · fonte del testo

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