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[1]Limitazione dei vincoli (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 26)

[2]Le iscrizioni nominative possono essere annotate di una sola ipoteca o di un solo vincolo. Le iscrizioni annotate d'ipoteca o di altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della presidente annotazione; quelle annotate d'usufrutto possono anche essere sottoposte ad Ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario, nel caso che gli effetti detta posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufruito. Parimenti le iscrizioni vincolate per dote o per patrimonio familiare possono, previe le formalita' e le autorizzazioni prescritte, essere sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge; le Iscrizioni sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche del nuovo carattere ad esse attribuito.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art41 · fonte del testo

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