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[1]Annotazione dell'ipoteca e dei vincoli (Legge 12 agosto 1957, n. 752; art. 25)

[2]Le ipoteche e gli altri vincoli sono annotati sulle iscrizioni e sul relativi certificati, con espressa indicazione anche della domanda o dell'atto da cui derivino o vengano riconosciuti. Le ipoteche e i vincoli non hanno effetto finche' non siano annotati sulla iscrizione e sul certificato. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge consegue effetto prima di tale duplice annotazione.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art40 · fonte del testo

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