Art. 37
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[1]Consegna di titoli e pagamento di somme (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 12 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)
[2]La consegna di titoli e il pagamento di somme provenienti da qualsiasi operazione di debito pubblico, da effettuare allo Istituto di emissione o alle aziende di credito abilitate, sono disposti dalla Direzione generale a favore dell'Istituto o dell'azienda, senza indicazione della persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle sezioni di Tesoreria provinciale di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali o filiali dell'Istituto o della azienda. L'Istituto di emissione o l'azienda di credito abilitata per effetto del ritiro del nuovi titoli e della riscossione della somme, provenienti dalla operazioni prevista nell'art. 35, di parte dei legali rappresentanti, si rende garante della regolarita' di tutta l'operazione.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004
