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[1]Aziende di credito abilitata (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 11 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359)

[2]Possono essere abilitate a compiere la operazioni considerate nel precedente articolo le aziende di credito che abbiano un patrimonio non inferiore a cento milioni di lire ovvero, se banche popolari, un patrimonio non inferiore e cinquanta milioni di lire e, se casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria ed enti equiparati un patrimonio non inferiore a venticinque milioni di lire. L'organo di vigilanza sulle aziende di credito comunica alla Direzione generale del debito pubblico l'elenco della aziende aventi il predetto requisito patrimoniale o ne segnala successivamente le eventuali variazioni. Agli effetti dell'applicazione del primo comma, la aziende di credito devono presentare Istanza alla Direzione generale del debito pubblico, che, concorrendo i prescritti requisiti, puo' concedere la chiesta abilitazione e all'occorrenza revocarla.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art36 · fonte del testo

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