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[1]Operazioni a mezzo di istituti di credito (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 10)

[2]Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relativa a titoli intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o da una delle azienda di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare. Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quelle dei rappresentanti dell'istituto o dell'azienda nella domanda siano autenticate.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 3 maggio 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art35 · fonte del testo

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