Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Agevolazioni speciali (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 3)
[2]Le rendite dei prestiti iscritti nel Gran Libro non possono essere assoggettate ad alcuna Imposta speciale, neppure in caso di pubblica necessita'; parimenti il pagamento di esse non puo' essere diminuito o ritardato, neppure in caso di pubblica necessita'.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008
