Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004. Leggi il testo vigente →

[1]Intervento degli aventi diritto (Legge 12 agosto 1957, n. 752, articoli 21 e 17 Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1)

[2]Per le operazioni di trasferimento o di titoli nominativi in dipendenza della successione del titolare, e' necessario l'intervento di tutti gli aventi diritto. Tuttavia, qualora taluno di essi non intervenga e la sua quota non superi le lire trecentomila di capitale nominate, l'operazione puo' essere eseguita a richiesta del coerede possessore del titolo, formando con la quota medesima un certificato nominativo da consegnare al richiedente. Se la quota del non intervento sia inferiore al minimo iscrivibile o lasci una frazione non iscrivibile, il relativo controvalore e' versato in un libretto di risparmio postale, da consegnare al richiedente.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art26 · fonte del testo

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