Art. 22
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[1]Provvedimento giudiziale (Legge 12 agosto 1957 n. 752, art. 17)
[2]In sostituzione dei documenti indicati negli articoli 19 e 20, puo' essere prodotto un decreto, emesso in camera di consiglio dal Tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscono i titoli a chi di ragione, determinando, qualora piu' siano gli assegnatari, la quota di ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. L'Amministrazione puo' chiedere che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel presente articolo, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che l'Amministrazione stessa ritenga di non poter risolvere.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008
