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[1]((Richiesta di trasferimento o tramutamento (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 14; legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 4).

[2]Il trasferimento o il tramutamento al portatore di titoli nominativi ha luogo su domanda del titolare o dei suoi aventi causa, a firma autenticata. Si prescinde dall'autenticazione quando lo stesso titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente al ritiro dei nuovi titoli. Non occorre altresi' nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volonta' di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi:

  • a)mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;
  • b)mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;
  • c)mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso una direzione provinciale del tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;
  • d)mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario a tergo del titolo, con firma autenticata da, agente di cambio accreditato o da notaio. I titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento devono essere depositati; quelli annotati di vincolo presentati per il tramutamento al portatore devono essere depositati insieme alla documentazione occorrente per lo svincolo. Per le autenticazioni di cui alla precedente lettera c) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico e presso le direzioni provinciali del tesoro anche i notai)).

Testo in vigore dal 3 maggio 1984 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 maggio 1984

Confronto con la versione in vigore dal 14 ottobre 1963 al 3 maggio 1984. 39 parole tolte, 40 parole aggiunte in 4 capoversi.

Richiesta di trasferimento o tramutamento (tolto: Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 21 - Legge 12 agosto 1957aggiunto: T.U. 14 febbraio 1963, n. tolto: 752 aggiunto: 1343, art. tolto: 7 - Legge 18 marzo 1958 aggiunto: 14; legge 6 agosto 1966, n. tolto: 241 aggiunto: 651, art. tolto: 1 aggiunto: 4).

Il trasferimento o il tramutamento al portatore di titoli nominativi ha luogo su domanda del titolare o dei suoi aventi causa, a firma autenticata tolto: da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaioaggiunto: . Si prescinde dall'autenticazione quando lo stesso titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente al ritiro dei nuovi titoli. Non occorre aggiunto: altresi' nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volonta' di trasferire o tramutare risulti espressa in uno tolto: del aggiunto: dei seguenti modi:

c) mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso una tolto: Direzione aggiunto: direzione provinciale del tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;

d) mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario a tergo del titolo, con firma autenticata daaggiunto: , agente di cambio accreditato o da notaio. I titoli tolto: del aggiunto: dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento devono essere depositati; quelli annotati … c) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico e presso le tolto: Direzioni aggiunto: direzioni provinciali del tesoro anche i notai.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-02-14;1343~art14 · fonte del testo

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