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[1]Testo unico delle leggi sul debito pubblico
[2]Art. 1. Gran Libro del debito pubblico (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, articoli 1, 2 e 7 Legge 12 agosto 1957, n. 752, articoli 3 e 4)
[3]Il Gran Libro del debito pubblico, Istituito con la legge 10 luglio 1861, n. 94, e' conservato presso la Direzione generale del debito pubblico. Esso riporta per ciascun prestito, gli estremi dei provvedimenti di emissione, i dati quantitativi e qualitativi dei titoli, nelle singole serie e categorie, se esistano, nonche' le condizioni, le modalita' e gli importi in capitale nominale od in rendita annua. Una copia di esso e' depositata presso la Corte dei conti. Nessun prestito puo' essere iscritto nel Gran Libro se non in virtu' di una legge. Le variazioni successive allo stato del Gran Libro sono riportate su appositi registri integrativi. Le indicazioni riportate nel Gran Libro e nel registri integrativi sono firmate dal direttore generale del debito pubblico e dal direttore della divisione Gran Libro, e munite del visto della Corte dei conti.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1963 al 1 marzo 2004
