La giunta regionale e' l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:

  • 1)la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
  • 2)l'attivita' amministrativa per gli affari di interesse regionale;
  • 3)l'amministrazione del patrimonio della regione nonche' il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
  • 4)le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
  • 5)l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Testo vigente dal 20 novembre 1972

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art44 · fonte del testo

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