Art. 44
La giunta regionale e' l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:
- 1)la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
- 2)l'attivita' amministrativa per gli affari di interesse regionale;
- 3)l'amministrazione del patrimonio della regione nonche' il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
- 4)le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
- 5)l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.
Testo vigente dal 20 novembre 1972
