Art. 111
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In relazione al trasferimento di competenza dalla regione alle province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del ((Presidente della Regione)), sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.
Testo in vigore dal 16 febbraio 2001 al 23 giugno 2026
