Art. 94
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016. Leggi il testo vigente →
Rimangono in vigore, in quanto ancora applicabili, le disposizioni transitorie contenute negli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1933, n. 255.
Testo in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016
