Art. 91
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[1](Art. 9 - 2° comma - R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048).
[2]Il rendiconto che l'Alto Commissario per la citta' e provincia di Napoli deve presentare entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario al Ministero delle finanze, e' approvato con decreto Reale da registrarsi, previa revisione del rendiconto stesso, dalla Corte dei conti alla quale l'Alto Commissario invia direttamente i documenti giustificativi.
Testo in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016
