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[1]Salvo il disposto di leggi speciali, per gli atti, documenti, decisioni e provvedimenti di qualunque natura relativi ai giudizi di competenza della Corte si applicano le disposizioni delle leggi sul bollo e sul registro e le annesse tabelle.

[2]Il patrocinio legge e' obbligatorio soltanto per i giudizi di competenza delle Sezioni riunite ed in ogni caso e' regolato dalle norme contenute nella legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

Testo in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art79 · fonte del testo

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