Art. 79
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[1]Salvo il disposto di leggi speciali, per gli atti, documenti, decisioni e provvedimenti di qualunque natura relativi ai giudizi di competenza della Corte si applicano le disposizioni delle leggi sul bollo e sul registro e le annesse tabelle.
[2]Il patrocinio legge e' obbligatorio soltanto per i giudizi di competenza delle Sezioni riunite ed in ogni caso e' regolato dalle norme contenute nella legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.
Testo in vigore dal 1 agosto 1934 al 7 ottobre 2016
