[1](Art. 9. Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]I primi referendari e i referendari hanno voto deliberativo oltre che nel caso in cui siano chiamati dal presidente ad integrare il collegio giusta il terzo comma del precedente articolo, anche negli affari dei quali sono relatori. Possono essere chiamati dal presidente a supplire i consiglieri assenti od impediti, compreso quello avente l'incarico di segretario generale, ed anche in questo caso hanno voto deliberativo.

[3]Il numero dei primi referendari e dei referendari non puo' essere maggiore di due nelle singole Sezioni ne' di quattro nelle Sezioni riunite.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art5 · fonte del testo

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