Art. 48 — Visibilita

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Gli autoveicoli, i filoveicoli, nonche' i motoveicoli, esclusi motocicli, debbono essere costruiti in modo che il campo di visibilita' del conducente sia tale che questi possa guidare con sicurezza. Inoltre debbono essere muniti di un dispositivo retrovisivo che consenta la visibilita' della strada a tergo. Tutti i vetri montati sugli autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli debbono essere costituiti di sostanze inalterabili, perfettamente trasparenti, tali da non deformare gli oggetti visti in trasparenza e non suscettibili di produrre schegge taglienti in caso di rottura. I vetri impiegati per i parabrezza debbono inoltre essere in grado di assicurare la visibilita', sia pure limitata, in caso di incrinatura. Gli autoveicoli, i filoveicoli e i motoveicoli con cabina chiusa debbono essere muniti di un dispositivo tergicristallo che assicuri la trasparenza del parabrezza in caso di pioggia o neve. Chiunque circola con un veicolo non avente il campo di visibilita' indicato nel primo comma ovvero non munito di dispositivo tergicristallo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La stessa pena si applica al conducente che circola con un veicolo nel quale i vetri o il dispositivo retrovisivo manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art48 · fonte del testo

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