Art. 47 — Dispositivi silenziatori, per la retromarcia e per il fermo

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Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo idoneo a ridurre il rumore emesso dal motore. Gli autoveicoli e i motoveicoli di peso a vuoto superiore a 350 chilogrammi, nonche' i filoveicoli debbono essere muniti di un dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali debbono avere in dotazione cunei che impediscano il movimento del veicolo quando venga meno l'azione dei dispositivi di frenatura. Chiunque circola con un veicolo nel quale il dispositivo silenziatore manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Chiunque circola con uno dei veicoli indicati nei commi secondo e terzo, mancante del dispositivo per la retromarcia o non dotato di cunei e' punito con la ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Testo in vigore dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art47 · fonte del testo

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