Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 2018 al 28 giugno 2022. Leggi il testo vigente →

Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. ((1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.)) 11 Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122

11

Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 10 novembre 2018 al 28 giugno 2022

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 2016 al 10 novembre 2018. 22 parole aggiunte.

… misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione. aggiunto: 1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122

    Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313~art25ter · fonte del testo

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