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per fini strumentali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 55) 1. Possono essere espropriate per causa di pubblica utilita' aree ed edifici quando cio' sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004
