Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 24 aprile 2008
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 24 aprile 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in contrasto con la legge delega, dispone l'abrogazione dei delitti di contraffazione, alterazione, riproduzione e autenticazione di opere d'arte, anche con riferimento alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risale a oltre cinquanta anni. Infatti i rimettenti hanno sollevato la questione per ottenere un avallo alla ricostruzione logico-sistematica della disciplina che ritengono costituzionalmente corretta, ed hanno quindi utilizzato in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale, attivato per contrastare un indirizzo giurisprudenziale che essi non solo non condividono, ma mostrano di ritenere del tutto implausibile. - Analoga questione è stata dichiarata infondata con la citata sentenza n. 173/2002. - Sulla inammissibilità di questioni sollevate per fini di avallo interpretativo, v. citate ordinanze n. 472/2002, n. 351/2001, n. 233/2001, n. 199/2001 e n. 20/2001. - Sulla inammissibilità di questioni sollevate da rimettente totalmente privo di competenza funzionale, v. citate ordinanze n. 286/2002, n. 409/2001.
Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 648 c.p. · Art. 416 c.p.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 2004 al 24 aprile 2008.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62
Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che il presente articolo si interpreta nel senso che dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' eccettuato il comma 5 del medesimo articolo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art166 · fonte del testo
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