Art. 9 — Procedure di aggiudicazione

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Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:

  • a)il pubblico incanto;
  • b)la licitazione privata;
  • c)l'appaltoconcorso;
  • d)la trattativa privata. Si intende per:
  • a)pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata puo' presentare un'offerta;
  • b)licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
  • c)appaltoconcorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi ai quali e' disposto ad eseguirla;
  • d)trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o piu' di esse i termini del contratto. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appaltoconcorso, oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purche' le condizioni iniziali della fornitura non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 15 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:
  • a)quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un appaltoconcorso, purche' le condizioni iniziali della fornitura non siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee un'apposita relazione esplicativa;
  • b)per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantita' sufficiente ad accertare la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
  • c)per le forniture la cui fabbricazione o consegna puo' essere affidata, a causa di particolarita' tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
  • d)nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;
  • e)per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non puo', di regola, superare i tre anni. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

Testo in vigore dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998. 364 parole tolte, 289 parole aggiunte in 15 capoversi.

tolto: Per procedura aperta, si intende la forma delaggiunto: Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura:

aggiunto: a) il pubblico incanto; tolto: per procedura ristretta, le forme della licitazione privata e dell'appalto-concorso; per procedura negoziata,

aggiunto: b) la licitazione privata;

aggiunto: c) l'appaltoconcorso;

aggiunto: d) la trattativa privata. tolto: Nell'aggiudicare le pubbliche forniture le amministrazioni provvedono mediante gare aventi la forma del aggiunto: Si intende per:

aggiunto: a) pubblico incanto, tolto: della aggiunto: la procedura aperta in cui ogni impresa interessata puo' presentare un'offerta;

aggiunto: b) licitazione privata, tolto: dell'appalto-concorso e della trattativa privata. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla licitazione privata ed all'appalto-concorso in casi debitamente motivati. Il ricorso alla licitazione privata e all'appalto-concorso e', in particolare, giustificato:

tolto: a) dalla necessita' di rispettare un equilibrio tra il valore della fornitura ed i costi della procedura aggiunto: la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

aggiunto: c) appaltoconcorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi ai quali e' disposto ad eseguirla;

tolto: b) dalla natura specifica dei prodotti da fornire. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le fornitureaggiunto: d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o piu' di esse i termini del contratto. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un tolto: appalto-concorso, ovvero aggiunto: appaltoconcorso, oppure in caso di offerte tolto: inaccettabili ai sensi degli articoli da 11 a 14 aggiunto: che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purche' le condizioni iniziali della fornitura non vengano tolto: fondamentalmente modificate. Le aggiunto: sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano tolto: in questi casiaggiunto: , in questo caso, un bando di gara, tolto: a meno che includano nella aggiunto: oppure ammettono alla trattativa privata tutte le imprese tolto: fornitrici che soddisfano i criteri di cui agli articoli tolto: dall'11 al 14 aggiunto: da 11 a 15 e che, tolto: nel corso delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti aggiunto: in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali tolto: del procedimento contrattuale. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le forniture mediante trattativa privata senza la aggiunto: della procedura di gara. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara tolto: nei casi seguenti:

a) tolto: in mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti aggiunto: quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico incanto, aggiunto: di una licitazione privata o tolto: un appalto-concorso, purche' non vengano alterate nella sostanza le condizioni originarie della fornitura e aggiunto: di un appaltoconcorso, purche' le condizioni iniziali della fornitura non siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee un'apposita relazione aggiunto: esplicativa;

b) per tolto: gli oggetti fabbricati esclusivamente a aggiunto: i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a … ad accertare la redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e tolto: di messa a punto;

c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna aggiunto: puo' essere affidata, a causa di particolarita' tecniche, artistiche o per ragioni tolto: attinenti aggiunto: inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, tolto: non possono essere affidate che ad aggiunto: unicamente a un fornitore determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle tolto: proce- dure di cui ai commi 2 e 3. Le circostanze invocate per giustificare tale eccezionale urgenza non debbono tuttavia mai essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice aggiunto: procedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;

e) per aggiunto: le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o tolto: di impianti di uso aggiunto: impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o tolto: di impianti esistenti, qualora tolto: il cambiamento di aggiunto: la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare tolto: del materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionatetolto: . La durata di taliaggiunto: ; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non puo', di regola, superare i tre anni. In tolto: tutti gli altri casi le amministrazioni affidano le forniture mediante pubblico incanto. Nel caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, le amministrazioni aggiudicatrici redigono un verbale recante la motivazione del ricorso a dette procedure e contenente almeno il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, il valore, la quantita' e la natura delle merci acquistate, il numero delle domande di partecipazione, il numero dei candidati invitati a presentare un'offerta, il numero dei candidati eventualmente respinti e le ragioni per cui la loro candidatura e' stata respinta. Nel caso di procedura a trattativa privata il verbale deve indicare altresi' le circostanze previste nei commi 5 e 6, debitamente motivate, che giustificano il ricorso a tale procedura. Lo stesso verbale, o i suoi elementi principali, e' comunicato, su richiesta, alla Commissione delle Comunita' europee aggiunto: ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art9 · fonte del testo

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